Art. 63 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento 1. All'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «nuovi insediamenti produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresi', nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), rispetto alle quali i comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62, comma 1-bis.».