Art. 64 Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale 1. All'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattivita' e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I consorzi esercitano la loro attivita', limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il comune interessato. 1-ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attivita' ad alto potenziale di sviluppo.»; c) al comma 2 il periodo «I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.» e' soppresso; d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali: a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche; b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi; c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali. 2-ter. I consorzi si riuniscono nel «coordinamento dei consorzi» al fine di: a) attuare il Governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale; b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale; c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi; d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale. 2-quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potra' inoltre essere convocato dall'assessore regionale competente in materia di attivita' produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.»; e) al comma 8 dopo le parole «zone industriali» sono inserite le seguenti: «, e di proprieta' degli stessi,».