Art. 66 Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi 1. All'art. 64 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attivita' di impresa;»; b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti: «b-bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria; b-ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attivita' produttive; b-quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese; b-quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;»; c) al comma 2 prima delle parole «Nell'esercizio delle funzioni» sono inseriti i seguenti periodi: «I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della regione. La regione puo' delegare funzioni proprie ai consorzi.»; d) alla lettera b-bis) del comma 3 dopo la parola «immobili» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»; e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5. 5-ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'art. 62, comma 1-bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.»; f) al comma 6 dopo le parole «art. 51» sono inserite le seguenti: «e 51-ter e regolamenti correlati» e dopo le parole «la stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «o la delegazione amministrativa intersoggettiva,»; g) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.»; h) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.».