Art. 66 
 
        Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 3/2015 
            concernente i fini istituzionali dei consorzi 
 
  1. All'art. 64 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) provvedono alle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  alla
costruzione   di   infrastrutture   industriali   e   artigianali   e
garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale
all'attivita' di impresa;»; 
    b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti: 
      «b-bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria; 
      b-ter) mettono  a  disposizione  a  qualsiasi  titolo  le  aree
funzionali all'insediamento delle attivita' produttive; 
      b-quater) realizzano  infrastrutture  locali  da  destinare  al
servizio delle imprese; 
      b-quinquies)  provvedono  alla  realizzazione,  manutenzione  e
ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio  del  sistema
produttivo locale;»; 
    c) al comma 2 prima delle parole «Nell'esercizio delle  funzioni»
sono  inseriti  i  seguenti  periodi:  «I  consorzi  sono   necessari
all'attuazione delle politiche industriali della regione. La  regione
puo' delegare funzioni proprie ai consorzi.»; 
    d) alla lettera b-bis) del comma 3 dopo la parola «immobili» sono
inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»; 
    e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.   Le   imprese,   indipendentemente   dalla   data   di
insediamento, sono tenute a corrispondere  al  consorzio,  presso  il
quale risultano insediate, le tariffe e i  corrispettivi  determinati
ai sensi del comma 5. 
      5-ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento
e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere  e
dei servizi resi dal consorzio,  sono  tenute  a  corrispondere  allo
stesso consorzio che ha stipulato  con  il  Comune  l'intesa  di  cui
all'art. 62, comma 1-bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai
sensi del comma 5.»; 
    f) al comma 6 dopo le parole «art. 51» sono inserite le seguenti:
«e 51-ter e regolamenti correlati» e dopo le parole  «la  stipula  di
convenzioni»  sono  inserite   le   seguenti:   «o   la   delegazione
amministrativa intersoggettiva,»; 
    g) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialita'  e
la trasparenza nell'esercizio delle proprie  funzioni,  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio  2002,  n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme  sul
procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.»; 
    h) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2,  della  legge
regionale n.  14/2002,  non  operano  con  riguardo  ai  Consorzi  di
sviluppo economico locale.».