Art. 69 Sostituzione dell'art. 80 della legge regionale n. 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi 1. L'art. 80 della legge regionale n. 3/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 80 (Piano industriale). - 1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto: a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico; b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano e' data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente. 2. Il piano e' approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano e' approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'art. 63-bis. 3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, e' comunicato alla giunta regionale per il tramite della direzione centrale competente in materia di attivita' produttive. La giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilita', pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilita' economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'art. 82. 4. Per finalita' di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui e' allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, e' inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi puo' essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 241/1990, e' considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 5. Il piano e' pubblicato sul sito internet della regione nella sezione dedicata.». 2. I procedimenti di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015, come sostituito dal comma 1.