Art. 69 
 
      Sostituzione dell'art. 80 della legge regionale n. 3/2015 
            concernente il piano industriale dei consorzi 
 
  1. L'art. 80 della legge regionale  n.  3/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 80 (Piano industriale). - 1. I consorzi approvano il  piano
industriale, di seguito piano, finalizzato a  stimolare  la  crescita
competitiva, a promuovere strategie di alleanze,  ad  attirare  nuovi
insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il  piano
delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di
sviluppo del consorzio, e pertanto: 
      a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione
adottati nel formulare le previsioni, sia per  i  ricavi/entrate  che
per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico; 
      b)  specifica  le  fonti  di  finanziamento  a  copertura   del
fabbisogno  evidenziato,  distinguendo  la  fonte  delle  risorse  ed
elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi  e  l'evidenza
del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano e' data
evidenza  dei   ricavi/costi   e   delle   entrate/uscite   derivanti
dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a  favore
dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente. 
    2. Il piano  e'  approvato  entro  il  30  settembre  di  ciascun
esercizio, ha durata triennale ed e' aggiornato  annualmente  con  la
procedura di cui al comma 3, ricostituendone la  medesima  estensione
triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che  attuano
le operazioni di ulteriore riordino, il piano e' approvato entro  tre
mesi dalla conclusione del processo  di  ulteriore  riordino  di  cui
all'art. 63-bis. 
    3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, e'  comunicato
alla  giunta  regionale  per  il  tramite  della  direzione  centrale
competente in materia di attivita' produttive. La  giunta  regionale,
sentite le Direzioni centrali  competenti  in  materia  di  ambiente,
mobilita', pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze,
ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in  relazione  a
particolari contenuti specifici del singolo piano  industriale  entro
sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento
del  piano  con  le  politiche  regionali  di  settore  e  alla   sua
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  e  lo  approva  ai   sensi
dell'art. 82. 
    4.   Per   finalita'   di   semplificazione   del    procedimento
amministrativo   e   di   speditezza   ed   efficienza    dell'azione
amministrativa, i pareri di cui al comma 3  sono  assunti  attraverso
l'indizione di una conferenza interna di  servizi  tra  le  Direzioni
centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza
di servizi interna, a cui e' allegata la documentazione  inerente  il
piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza  di
servizi, e' inoltrato, almeno dieci giorni  prima  della  data  della
riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla  conferenza
di servizi puo' essere  invitato  il  consorzio  interessato  che  ha
inoltrato il piano industriale ai  sensi  del  comma  3  al  fine  di
fornire  eventuali  chiarimenti  o  precisazioni  che  si  rendessero
necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori
centrali  o  loro  delegati.  I  pareri  indicati  nel   verbale   di
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi  dell'art.  14
quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale
di cui al comma  3.  Ai  sensi  dell'art.  14-ter,  comma  7,  ultimo
periodo,  della  legge  n.   241/1990,   e'   considerato   acquisito
favorevolmente  il   parere   delle   Direzioni   centrali   il   cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alla  seduta,  ovvero,   pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato, o riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto della conferenza. 
    5. Il piano e' pubblicato sul sito internet della  regione  nella
sezione dedicata.». 
  2. I procedimenti di cui  all'art.  80  della  legge  regionale  n.
3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui  all'art.  80  della
legge regionale n. 3/2015, come sostituito dal comma 1.