Art. 70 
 
           Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale 
                   n. 3/2015 in tema di vigilanza 
 
  1. L'art. 82 della legge regionale  n.  3/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 82 (Vigilanza).  -  1.  I  consorzi  sono  sottoposti  alla
vigilanza della  giunta  regionale,  tramite  la  Direzione  centrale
competente in materia di attivita' produttive;  la  Giunta  regionale
approva il piano industriale di cui all'art. 80 secondo le  modalita'
ivi previste. 
    2. Il piano industriale  e'  corredato  dell'ultimo  bilancio  di
esercizio approvato dal consorzio. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1 la  giunta  regionale  puo'
acquisire informazioni dal Revisore  o  dal  Collegio  dei  revisori,
nonche' richiedere in qualsiasi momento  l'invio  di  qualunque  atto
adottato dai consorzi.».