Art. 70 Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale n. 3/2015 in tema di vigilanza 1. L'art. 82 della legge regionale n. 3/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 82 (Vigilanza). - 1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'art. 80 secondo le modalita' ivi previste. 2. Il piano industriale e' corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 la giunta regionale puo' acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonche' richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.».