Art. 71 Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche 1. All'art. 85 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «paesaggistica» sono aggiunte le seguenti: «, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari»; b) al comma 2 le parole «o dell'EZIT» e «e dell'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «rilevante.» e' aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purche' strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprieta' di altri enti locali in disponibilita' dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile. 2-ter. E' riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.»; d) ai commi 4 e 5 le parole «e l'EZIT» sono soppresse.