Art. 71 
Modifiche all'art. 85 della legge  regionale  n.  3/2015  concernente
  trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche 
  1. All'art. 85 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono  soppresse  e  dopo  la
parola «paesaggistica» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  impianti  di
trattamento acque reflue, comprensive di reti  fognarie,  e  raccordi
ferroviari»; 
    b) al comma 2 le  parole  «o  dell'EZIT»  e  «e  dell'EZIT»  sono
soppresse e dopo la  parola  «rilevante.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  «Gli  interventi  sono  rilevati  attraverso  una  separata
annotazione contabile.»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati  industriali  di
competenza,   purche'   strettamente   funzionali   a   essi,   sulle
infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure  su  infrastrutture
di proprieta' di altri enti locali in disponibilita' dei consorzi per
un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al  comma
9 sulla base di accordi, convenzioni o  altro  titolo  giuridicamente
rilevante. Gli  interventi  sono  rilevati  attraverso  una  separata
annotazione contabile. 
      2-ter. E' riservata una  quota  pari  al  15  per  cento  dello
stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente  articolo
per  la  realizzazione  e  la   manutenzione   delle   infrastrutture
ferroviarie dei raccordi ferroviari.»; 
  d) ai commi 4 e 5 le parole «e l'EZIT» sono soppresse.