Art. 72 Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali 1. All'art. 86 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.»; c) alla lettera b) del comma 2 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse; d) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.»; e) al comma 3 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse; f) al comma 9 le parole: «e di parametri di proporzionalita'» sono soppresse.