Art. 75 
 
Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo  economico  locale  di
                              Tolmezzo 
 
  1. Al fine di garantire una gestione  unitaria  e  razionale  delle
risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere  lo
sviluppo economico di quei  territori,  gli  immobili  di  proprieta'
dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'ente  cui
e' attribuita la proprieta' in attuazione delle disposizioni  di  cui
alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del  Friuli-Venezia  Giulia  e
istituzione degli enti di decentramento regionale), con  destinazione
d'uso  industriale  o  artigianale  e  rientranti   nelle   zone   D1
dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di  sviluppo
economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono
trasferiti in proprieta' al Consorzio medesimo mediante conferimento,
che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi  relativi
ai beni conferiti. 
  2. Il conferimento avviene coerentemente con il  piano  industriale
di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015,  come  sostituito
dall'art. 69. Per  la  stima  dei  beni  conferiti  si  applicano  le
disposizioni di rinvio di cui al vigente art. 29  dello  Statuto  del
Consorzio. 
  3. Con riferimento  agli  altri  immobili  con  destinazione  d'uso
industriale  o  artigianale  e   non   rientranti   nelle   zone   D1
dell'agglomerato industriale di competenza  del  Consorzio,  l'Unione
territoriale intercomunale della Carnia, o  l'ente  che  risulta  dal
riassetto dei livelli di Governo del territorio in applicazione delle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2019, e  il  Consorzio
possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 64, comma  6,  della
legge regionale 3/2015.