Art. 76 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26/2020 
 
  1. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26  (Legge
di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 38 dopo le parole  «un  contributo»  sono  inserite  le
seguenti: «, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 56  del
regolamento (UE) n. 651/2014,»; 
  b) dopo il comma 38 e' inserito il seguente: 
  «38-bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma
38  non  e'  dedicata  ai  sensi  dell'articolo  2,  punto  33,   del
regolamento (UE) n. 651/2014  e  sara'  messa  a  disposizione  degli
interessati su base aperta, trasparente  e  non  discriminatoria.  Il
prezzo praticato per il suo uso o vendita corrispondera' al prezzo di
mercato. Nel  caso  in  cui  la  gestione  dell'infrastruttura  venga
affidata a un soggetto terzo mediante concessione  o  altro  atto  di
conferimento, l'assegnazione avverra' in maniera aperta,  trasparente
e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle  norme  applicabili
in maniera di appalti.».