Art. 76 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26/2020 1. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 38 dopo le parole «un contributo» sono inserite le seguenti: «, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014,»; b) dopo il comma 38 e' inserito il seguente: «38-bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non e' dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sara' messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrispondera' al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverra' in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.».