Art. 100 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/1987 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 5/1987 e' sostituito dal seguente: «5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti.».