Art. 101 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 55/1987 1. Al settimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984) le parole «operante sul territorio regionale» sono soppresse. 2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 55/1987 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.».