Art. 102 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987 le parole «due punti prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili». 2. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987 e' abrogato.