Art. 102 
 
       Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987  le
parole  «due  punti  prelievo»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili». 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987  e'
abrogato.