Art. 103 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 55/1987 1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 e' sostituito dal seguente: «3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attivita' svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. E' inoltre disposta la chiusura immediata dell'attivita' con provvedimento della struttura regionale competente.». 2. Il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 e' sostituito dal seguente: «4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14: a) modifica la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo; b) sospende l'attivita', senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi; c) svolge l'attivita' in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi; e) svolge l'attivita' sanitaria in difformita' a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini». 3. Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni. 4-ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi. 4-quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4-bis e 4-ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.». 4. Il quinto comma e il sesto comma dell'articolo 16 legge regionale 55/1987 sono abrogati. 5. Il settimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 e' sostituito dal seguente: «7. Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformita' ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni e la relativa contestazione spetta ai membri della Commissione di Vigilanza dell'ASL territorialmente competente secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia), nonche' da coloro che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti di tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981. La contestazione delle violazioni agli interessati avviene immediatamente ove possibile, altrimenti mediante notificazione del verbale a cura della Commissione di Vigilanza dell'ASL secondo le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 689/1981. L'autorita' a cui i soggetti accertatori fanno rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981 e competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge medesima e' il direttore generale dell'ASL. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio dell'ASL competente che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 35/1996.».