Art. 105 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1992 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «dalla struttura regionale competente» e le parole «Unita' socio-sanitarie Locali UU.SS.LL.» sono sostituite dalle seguenti «Aziende sanitarie locali (ASL)».