Art. 108 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 42/1992 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 42/1992 le parole «al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 42/1992 le parole «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».