Art. 109 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 42/1992 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1992 e' sostituito al seguente: «1. L'esercizio dell'attivita' disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' assoggettato, ferme restando eventuali responsabilita' penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione dell'importo della sanzione tiene in considerazione la durata dell'attivita' irregolare. E', inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attivita' con provvedimento della struttura regionale competente.» 2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1992 le parole «da L. un milione a L. dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00».