Art. 113 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 19/2021 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') e' sostituita dalla seguente: «b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23,00 alle ore 9,30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12,30 alle ore 14,30;».