Art. 99 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/1987 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) le parole «entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa» sono soppresse.