Art. 99 
 
        Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/1987 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 2  della  legge  regionale  14  gennaio
1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) le  parole  «entro
il termine  massimo  di  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione  si
intende concessa» sono soppresse.