Art. 117.
                Copie di atti e documenti informatici
    1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente capo.
    2.  I  documenti  informatici  contenenti copia o riproduzione di
atti  pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti  e  documenti  amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai  depositari  pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena  efficacia,  ai  sensi  degli  articoli  2714 e 2715 del codice
civile  se  ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui
che li spedisce o rilascia secondo le presenti disposizioni.
    3.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti, formati in
origine   su   supporto   cartaceo   o,  comunque,  non  informatico,
sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  e'  autenticata dal
soggetto  che  ha  adottato i l'atto o presso il quale e' depositato,
con  dichiarazione  allegata  al  documento  informatico e asseverata
secondo le regole tecniche di cui all'Art. 109, comma 2.
    4.  La  spedizione  o il rilascio di copie di atti e documenti di
cui   al   comma  2  esonera  dalla  produzione  e  dalla  esibizione
dell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
    5.  Gli  obblighi  di  conservazione e di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi  alle  regole  tecniche  di cui
all'Art. 109, comma 2.