Art. 59.
Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31
«Norme  per la concessione di contributi agli istituti di patronato e
                       di assistenza sociale».
    1.  L'Art.  1  della legge regionale n. 31/1975 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  1.  -  1.  La  Regione  promuove la tutela dei diritti dei
cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
    2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale  nel  sistema  integrato  di interventi e servizi
sociali  quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di
pubblica  utilita', anche con lo svolgimento delle attivita' previste
all'Art.  10  della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per
gli  istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate
da apposite convenzioni.
    3.  La  Regione  sostiene  l'attivita'  degli  istituti nei campi
dell'informazione,  dell'assistenza,  della  tutela;  in  particolare
promuove  l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste
all'Art.  22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328
(legge   quadro   per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali).
    4.  A  tali  fini  sono  concessi contributi annui a favore degli
istituti   di   patronato   e  di  assistenza  sociale,  riconosciuti
giuridicamente  ai  sensi  della  legge  n. 152/2001, che operano nel
territorio della Regione Piemonte.».
    2.  La  lettera  b)  del  primo  comma  dell'Art.  2  della legge
regionale n. 31/1975 e' cosi' sostituita:
    b) «alle   iniziative   di   promozione,  di  informazione  e  di
prevenzione,  di  formazione  nei  settori  dell'assistenza  e  della
sicurezza  sociale,  nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate
all'espletamento  di  pratiche  a favore di soggetti e nei settori di
intervento previsti dalla legge n. 152/2001».
    3.  Il  primo comma dell'Art. 3 della legge regionale n. 31/1975,
e' cosi' sostituito:
    «1.  I  contributi  di cui all'Art. 2 lettera a) sono ripartiti a
favore  di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio
assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».
    4.  Dopo  la  lettera  c) del primo comma dell'Art. 4 della legge
regionale n. 31/1975, e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  svolgere  le  proprie  attivita'  istituzionali operando
direttamente   presso   strutture   sanitarie,   socio-assistenziali,
assistenziali   o   comunque   rivolte   alle   fasce   deboli  della
popolazione».
    5. Il primo comma dell'Art. 6 della legge regionale n. 31/1975 e'
cosi' sostituito:
    «1.  Ai  fini  della  concessione  di  contributi, i responsabili
provinciali  degli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale
trasmettono,  entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al presidente
della giunta corredata da una relazione sull'attivita' svolta e dalla
copia, vistata per conformita' dagli ispettori provinciali del lavoro
di  tutti  i  dati  trasmessi,  a  chiusura  dell'attivita' dell'anno
precedente, agli ispettorati medesimi.».