Art. 59. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 «Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale». 1. L'Art. 1 della legge regionale n. 31/1975 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale. 2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilita', anche con lo svolgimento delle attivita' previste all'Art. 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni. 3. La Regione sostiene l'attivita' degli istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all'Art. 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). 4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della legge n. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.». 2. La lettera b) del primo comma dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/1975 e' cosi' sostituita: b) «alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla legge n. 152/2001». 3. Il primo comma dell'Art. 3 della legge regionale n. 31/1975, e' cosi' sostituito: «1. I contributi di cui all'Art. 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.». 4. Dopo la lettera c) del primo comma dell'Art. 4 della legge regionale n. 31/1975, e' aggiunta la seguente: «c-bis) svolgere le proprie attivita' istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione». 5. Il primo comma dell'Art. 6 della legge regionale n. 31/1975 e' cosi' sostituito: «1. Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al presidente della giunta corredata da una relazione sull'attivita' svolta e dalla copia, vistata per conformita' dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attivita' dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi.».