Art. 61. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge n. 381/1991 «Disciplina delle cooperative sociali». 1. La rubrica dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994, e' modificata dalla seguente: «Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)». 2. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di cui all'Art. 1, e' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'Art. 115 della legge regionale n. 44/2000, inserito dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2001.». 3. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le societa' cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e grado.». 4. La rubrica dell'Art. 3 della legge regionale n. 18/1994 e' modificata dalla seguente: «Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)». 5. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 18/1994 e' abrogato. 6. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato gratuitamente per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.». 7. Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 18/1994 la parola: «Regione» e' sostituita dalla parola: «provincia». 8. Al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 18/1994 la parola «Regione» e' sostituita dalla parola: «provincia». 9. Il primo capoverso del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta dalla provincia con provvedimento motivato». 10. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonche' agli altri enti individuati al comma 3 dell'Art. 3 della legge ed e' pubblicato gratuitamente per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.». 11. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 18/1994 le parole: «La Regione prevede» sono sostituite dalle parole: «la Regione e le province prevedono». 12. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 18/1994 e' cosi' sostituita: «a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.». 13. Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 18/1994 dopo la parola: «Regione» sono aggiunte le parole: «e dalle province». 14. Il comma 1 dell'Art. 14 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attivita' alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.». 15. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituita dalla seguente: «a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita dall'Art. 4 della legge n. 381/1991.». 16. Al comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 18/1994 le parole: «la Regione» sono sostituite dalle parole: «le province». 17. Il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 18/1994 e' abrogato. 18. L'Art. 18 della legge regionale n. 18/1994 e' abrogato. 19. Il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/1991, le province intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.».