Art. 61.
Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18
«Norme  di  attuazione  della  legge  n.  381/1991  «Disciplina delle
                        cooperative sociali».
    1.  La  rubrica  dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994, e'
modificata dalla seguente:
    «Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)».
    2.  Il  comma  1  dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Ai  fini  di  cui  all'Art. 1, e' istituito l'albo regionale
delle   cooperative  sociali  quale  ambito  unitario  delle  sezioni
provinciali istituite dall'Art. 115 della legge regionale n. 44/2000,
inserito dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2001.».
    3.  Il  comma  5  dell'Art. 2 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Non  sono  iscrivibili  le  cooperative  ed  i  consorzi che
abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita'
di  formazione  professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n.
845,  attuata  con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le
societa' cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita' di
istruzione di qualsiasi ordine e grado.».
    4.  La  rubrica  dell'Art.  3 della legge regionale n. 18/1994 e'
modificata dalla seguente:
    «Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)».
    5.  Il  comma  2  dell'Art. 3 della legge regionale n. 18/1994 e'
abrogato.
    6.  Il  comma  3  dell'Art. 3 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  provvedimento di iscrizione e' notificato al richedente,
al  comune  ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza,
alla  prefettura,  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione,   agli   enti   previdenziali  ed  assistenziali  ed  e'
pubblicato  gratuitamente per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione.».
    7.  Al  comma  1  dell'Art. 4 della legge regionale n. 18/1994 la
parola: «Regione» e' sostituita dalla parola: «provincia».
    8.  Al  comma  2  dell'Art. 4 della legge regionale n. 18/1994 la
parola «Regione» e' sostituita dalla parola: «provincia».
    9.  Il  primo  capoverso  del  comma  1  dell'Art.  5 della legge
regionale n. 18/1994 e' sostituito dal seguente:
    «La  cancellazione  e' disposta dalla provincia con provvedimento
motivato».
    10.  Il  comma  3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di
raccomandata  con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio
nonche'  agli  altri  enti  individuati  al comma 3 dell'Art. 3 della
legge  ed  e'  pubblicato  gratuitamente  per estratto nel Bollettino
ufficiale della Regione.».
    11.  Al  comma  1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 18/1994 le
parole:  «La  Regione  prevede»  sono  sostituite  dalle  parole: «la
Regione e le province prevedono».
    12.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale
n. 18/1994 e' cosi' sostituita:
      «a)  la  realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture
del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente
la  formazione  di  base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli
operatori  anche  con  riferimento  alle  professionalita'  impegnate
nell'ambito  delle  attivita'  di  inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.».
    13. Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale
n.  18/1994  dopo  la  parola:  «Regione» sono aggiunte le parole: «e
dalle province».
    14.  Il  comma 1 dell'Art. 14 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Le  province  concedono  contributi  per la realizzazione di
progetti  di  sviluppo  ed  attivita'  alle cooperative iscritte alla
sezione B dell'albo regionale.».
    15.  La lettera a) del comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale
n. 18/1994 e' sostituita dalla seguente:
    «a)  gli  obiettivi  sociali, produttivi e occupazionali, che non
possono  essere  inferiori  all'assunzione  o  all'ammissione a socio
lavoratore  a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata,
cosi' come definita dall'Art. 4 della legge n. 381/1991.».
    16.  Al  comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 18/1994 le
parole: «la Regione» sono sostituite dalle parole: «le province».
    17.  Il  comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 18/1994 e'
abrogato.
    18. L'Art. 18 della legge regionale n. 18/1994 e' abrogato.
    19.  Il  comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 18/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Al  fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini
cui  sia  venuta  meno  la  situazione di svantaggio, riconosciuta ai
sensi  della  legge  n.  381/1991,  le  province intervengono, per un
massimo  di  due  anni,  con  un contributo, corrispondente al 50 per
cento  degli  oneri  previdenziali  e assistenziali versati per detti
lavoratori,  da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici
o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.».