Art. 62.
Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38
           «Valorizzazione e promozione del volontariato»
    1.  L'Art.  3  della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3. (Registri delle organizzazioni di volontariato) - 1. Ai
sensi  dell'Art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il
registro  regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito
unitario  delle  sezioni  provinciali  istituite  dall'Art. 115 della
legge  regionale  26 aprile  2000, n. 44, inserito dall'Art. 10 della
legge regionale n. 5/2001.
    2.  L'iscrizione  nei  registri  e' aperta alle organizzazioni di
volontariato  che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale
e  culturale  di  cui  all'Art.  1  della  legge,  operano in aree di
intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
      a) socio-assistenziale;
      b) sanitaria;
      c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
      d) protezione civile;
      e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
      f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
      g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
      h) educazione  motoria,  promozione  delle attivita' sportive e
tempo libero.
    3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti
in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata
provincia   e   formati  in  modo  prevalente  da  organizzazioni  di
volontariato  della  medesima  provincia sono iscritti nelle relative
sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento
formati  da  organizzazioni  a  carattere regionale, interregionale o
interprovinciale  sono  iscritti  nella apposita sezione del registro
regionale.
    4.  La  giunta  regionale  puo'  individuare  ulteriori  aree  di
operativita' delle organizzazioni di volontariato.
    5. L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con
l'iscrizione  al registro delle associazioni di promozione sociale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni
di promozione sociale).».
    2.  Il  comma  1  dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.   Sono  iscritte  nel  registro  regionale  e  nelle  sezioni
provinciali  le  organizzazioni costituite ai sensi dell'Art. 3 della
legge n. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome
nella  Regione  Piemonte,  qualunque  sia  la forma giuridica da esse
assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico.».
    3.  Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'Art.  4 della legge
regionale n. 38/1994 e' abrogato.
    4.  Il  comma  3  dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  L'iscrizione  e' disposta entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza.».
    5.  Il  comma  4  dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Il  decreto  di  iscrizione,  o di diniego di iscrizione, e'
pubblicato  gratuitamente per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione.».
    6.  Il  comma  1  dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Le  amministrazioni  provinciali e regionale provvedono alla
revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei
requisiti  che  hanno  dato  luogo  all'iscrizione. Le organizzazioni
iscritte  nel  registro  sono pertanto tenute a trasmettere, entro il
31 luglio  di  ogni  anno,  una  relazione  dettagliata  che illustri
l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio.».
    7.  Il  comma  2  dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere
sia  al  comune  nel cui territorio le organizzazioni di volontariato
hanno  sede  o  svolgono  la  loro  attivita', sia ad altre pubbliche
amministrazioni  un  parere  circa il permanere delle condizioni alle
quali e' subordinata l'iscrizione.».
    8.  Il  comma  3  dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 5 e
dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la
cancellazione dell'organizzazione dal registro.».
    9.  Il  comma  6  dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel registro
devono  comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo
o  dell'accordo  degli  aderenti  entro  sessanta giorni dal prodursi
dell'evento.».
    10.  Il  comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «2. Con deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere
della   competente   commissione   consiliare,  vengono  definite  la
composizione  e le modalita' di funzionamento del consiglio regionale
di cui al comma 1.».
    11.  I commi 1 e 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 38/1994,
sono sostituiti dai seguenti:
    «1.  I  centri  di  servizio  di  cui  all'Art. 15 della legge n.
266/1991,  nella programmazione e gestione della propria attivita' di
sostegno  alle  organizzazioni  di  volontariato,  si uniformano agli
indirizzi  emergenti  dal  piano  regionale di sviluppo e dai singoli
piani di settore.
    2.  Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato
di  gestione  del  fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti
ulteriori  criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale
per  l'utilizzo  dei fondi dei centri di servizio secondo principi di
progettualita'   integrata  con  la  Regione,  gli  enti  locali,  le
fondazioni  e  le  realta'  associative del territorio, prevedendo in
particolare la possibilita' di finanziamento diretto di progetti alle
organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.».
    12.  L'Art. 14 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   14.   (Contributi).  -  1.  Le  province  concedono  alle
organizzazioni  di  volontariato, iscritte nei registri, contributi a
titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita».
    2.  Le  province,  al  fine  di  concorrere  al superamento delle
situazioni   di  difficolta'  delle  organizzazioni  di  volontariato
derivanti  dalla  carenza  di  sedi  idonee  allo  svolgimento  delle
attivita',  concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o
associati,  comunita'  montane,  comunita'  collinari, IPAB o aziende
pubbliche   di   servizi  alla  persona  per  interventi  edilizi  di
ristrutturazione  di  immobili  di  proprieta',  o  in disponibilita'
almeno  decennale,  da  concedere in uso gratuito a organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri.
    3.  Il  contributo in conto capitale non puo' essere superiore al
25  per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di
Euro 5.000.
    4.  I  contributi  sono  concessi a condizione che gli interventi
realizzati  consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia
vincolato  all'uso  di  cui  al  comma 2 per la durata di dieci anni;
eventuali  deroghe  al suddetto vincolo possono essere concesse dalla
giunta provinciale con provvedimento motivato.
    5.  Le  province,  al  fine  di  concorrere  al superamento delle
situazioni   di  difficolta'  e  disagio  sociale  nell'ambito  della
comunita'  regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e
ad  agevolare  lo  sviluppo  delle loro attivita', erogano contributi
costanti  nel  pagamento  degli  interessi  dei mutui contratti dalle
organizzazioni  di  volontariato  operanti nel territorio provinciale
iscritte da almeno due anni nei registri.
    6.   Il  contributo,  in  conto  interessi  o  in  conto  canoni,
rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di
leasing,  e'  concesso  per  spese  di  investimento  o  per progetti
rientranti  nell'attivita'  statutaria  degli  enti interessati ed e'
pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
    7.  La  durata  del  contributo  e' pari a quella dell'operazione
finanziaria  posta  in  essere  e comunque non puo essere superiore a
cinque esercizi finanziari.».