Art. 62. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 «Valorizzazione e promozione del volontariato» 1. L'Art. 3 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Registri delle organizzazioni di volontariato) - 1. Ai sensi dell'Art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'Art. 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2001. 2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'Art. 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni: a) socio-assistenziale; b) sanitaria; c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti; d) protezione civile; e) tutela e valorizzazione dell'ambiente; f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente; g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero. 3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale. 4. La giunta regionale puo' individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato. 5. L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).». 2. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico.». 3. Il secondo periodo del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e' abrogato. 4. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.». 5. Il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato gratuitamente per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.». 6. Il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio.». 7. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.». 8. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.». 9. Il comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.». 10. Il comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del consiglio regionale di cui al comma 1.». 11. I commi 1 e 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 38/1994, sono sostituiti dai seguenti: «1. I centri di servizio di cui all'Art. 15 della legge n. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attivita' di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore. 2. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualita' integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realta' associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilita' di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.». 12. L'Art. 14 della legge regionale n. 38/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Contributi). - 1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita». 2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita', concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita' montane, comunita' collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta', o in disponibilita' almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri. 3. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di Euro 5.000. 4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla giunta provinciale con provvedimento motivato. 5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e disagio sociale nell'ambito della comunita' regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita', erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri. 6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati ed e' pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento. 7. La durata del contributo e' pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non puo essere superiore a cinque esercizi finanziari.».