Art. 63.
Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45
«Impiego  di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro esterno per
        lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente».
    1.  Il  titolo della legge regionale n. 45/1995 e' modificato dal
seguente:  «Impiego  di  detenuti  in semiliberta', ammessi al lavoro
all'esterno,  affidati  in  prova al servizio sociale o in detenzione
domiciliare per lavori socialmente utili».
    2.  Il  comma  1  dell'Art. 1 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  La  Regione  nell'ambito  della  propria  attivita' a favore
dell'inserimento  sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa
con  i  competenti  organi  del Ministero di giustizia interventi per
l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno,
affidati  in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in
opere  e  servizi  socialmente  utili, promossi d'intesa con gli enti
locali  e  da  questi  gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di
lavoro.».
    3.  Il  comma  1  dell'Art. 2 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Per  la  realizzazione degli interventi di cui all'Art. 1, i
comuni, le comunita' montane e le province interessati ad attuare gli
interventi  presentano  alla  giunta regionale progetti che prevedano
l'impiego  di  detenuti  in  semiliberta', ammessi al lavoro esterno,
affidati  in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in
opere  e  servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in
tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo.».
    4.  Il  comma  2  dell'Art. 2 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
    «2.   La   giunta   regionale,   d'intesa  con  l'amministrazione
penitenziaria  e  con  quella  giudiziaria,  determina  annualmente i
progetti  da  attuare dando priorita' a quelli presentati dai comuni,
dalle   comunita'   montane   e   dalle  province  sedi  di  istituto
penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato
nominato con le modalita' previste dall'Art. 7.».
    5.  Il  comma  1  dell'Art. 4 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente
approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali.».
    6.  L'Art.  7  della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 7. (Norme attuative). - 1. La giunta regionale approva, con
propria  deliberazione,  le  norme  attuative  della  presente legge,
sentiti  il  tribunale  di  sorveglianza, il provveditorato regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  e  le  associazioni  degli  enti
locali.
    2.  Nella  deliberazione  di  cui  al  comma  1 sono stabilite le
procedure  e  i  tempi  secondo  i  quali  dar  corso  ogni anno alle
attivita'  preparatorie,  contestuali  e  successive  agli interventi
previsti  dalla  legge,  nonche'  la  composizione  e le modalita' di
nomina  di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei
progetti da finanziare annualmente.».