Art. 63. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 «Impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente». 1. Il titolo della legge regionale n. 45/1995 e' modificato dal seguente: «Impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili». 2. Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.». 3. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 1, i comuni, le comunita' montane e le province interessati ad attuare gli interventi presentano alla giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo.». 4. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: «2. La giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai comuni, dalle comunita' montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'Art. 7.». 5. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: «1. Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali.». 6. L'Art. 7 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Norme attuative). - 1. La giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme attuative della presente legge, sentiti il tribunale di sorveglianza, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le associazioni degli enti locali. 2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge, nonche' la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente.».