Art. 64. Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 «Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione». 1. L'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3/1973 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunita' montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.».