Art. 64.
Modifiche  alla  legge  regionale  15 gennaio  1973,  n.  3  «Criteri
generali  per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo
degli  asili-nido  comunali costruiti e gestiti con il concorso dello
Stato  di  cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della
                              Regione».
    1.  L'Art.  1,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  3/1973 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  I  comuni,  singoli  od associati nelle forme previste dalla
legge,  e  le  comunita'  montane  o  collinari possono usufruire dei
contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli
della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e
l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.».