Art. 65. Abrogazione di leggi regionali 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (assegno integrativo di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (assegno integrativo di natalita' alle esercenti attivita' commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari); e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (concessione di contributo alle sezioni della Unione italiana ciechi in Piemonte); f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975); g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomina dei consigli di amministrazione delle IPAB); h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (delega al comune di Tortona della gestione della comunita' protetta per profughi); i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (modificazioni della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 e integrazione di spesa per la formazione professionale); j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977); k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (norme sullo scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (modificazione delle modalita' di erogazione del contributo straordinario «una tantum», di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. Sostituzione dell'Art. 3 della legge stessa); m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980); n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (interventi straordinari a favore dei comuni per attivita' socio assistenziali); o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981); p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali); q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle unita' socio-sanitarie locali sub-comunali di Torino); r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle unita' socio-sanitarie locali sub-comunali di Torino); s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (modifica della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 «Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle unita' socio-sanitarie locali subcomunali di Torino»); t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte»); u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (abrogazione dell'Art. 9 della legge approvata dal consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 «Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20»); v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (ulteriori integrazioni della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte»); z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (proroga del termine di cui all'Art. 36, comma 10, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte»); aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (finanziamento presidi socio-assistenziali); bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (interpretazione autentica dell'Art. 31-quater, commi 3 e 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni); cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (proroga termini Art. 31-quater, comma 6, Art. 36, comma 1 e Art. 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte e successive modificazioni ed integrazioni); dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (modifica dell'Art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 «Norme transitorie in materia socio-assistenziale»); ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle province); ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (modifica dell'Art. 7, comma 10, della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 «Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle province»); gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (prime norme di attuazione dell'Art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle province competenze relative alla tutela della maternita' ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti); hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali); ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali» ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»); jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (spese riscaldamento stagione invernale 1995-1996 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu' deboli); kk) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali»); ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili). 2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2001 sono abrogati.