Art. 65.
                   Abrogazione di leggi regionali
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge  regionale  13 agosto 1973, n. 18 (assegno integrativo
di  natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto
spontaneo o terapeutico);
      b) legge  regionale  13 agosto 1973, n. 19 (assegno integrativo
di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o
terapeutico);
      c) legge  regionale  13 agosto 1973, n. 20 (assegno integrativo
di natalita' alle esercenti attivita' commerciali, in caso di parto o
di aborto spontaneo o terapeutico);
      d) legge   regionale   11 marzo   1975,   n.   13   (intervento
straordinario,  a  favore  del  comune di Torino, per provvedere alla
contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);
      e) legge   regionale  3 giugno  1975,  n.  37  (concessione  di
contributo alle sezioni della Unione italiana ciechi in Piemonte);
      f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (mantenimento di Marzia
Sanfratello,  figlia  di  Antonino,  vittima della rapina avvenuta il
15 dicembre 1975);
      g) legge  regionale 26 marzo 1976, n. 15 (norme per l'esercizio
delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio  1972,  n.  9,  in  materia  di  nomina  dei  consigli  di
amministrazione delle IPAB);
      h) legge  regionale  7 luglio  1976, n. 37 (delega al comune di
Tortona della gestione della comunita' protetta per profughi);
      i) legge  regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (modificazioni della
legge  regionale  4 maggio 1976, n. 19 e integrazione di spesa per la
formazione professionale);
      j) legge  regionale  20 aprile  1977,  n.  28  (mantenimento di
Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il
12 marzo 1977);
      k) legge   regionale   6 gennaio   1978,   n.  2  (norme  sullo
scioglimento  degli  EECCAA,  sul  passaggio  delle  attribuzioni del
personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'Art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
      l) legge  regionale  16 agosto 1979, n. 43 (modificazione delle
modalita' di erogazione del contributo straordinario «una tantum», di
cui   alla  legge  regionale  22 gennaio  1976,  n.  5.  Sostituzione
dell'Art. 3 della legge stessa);
      m) legge   regionale   5 dicembre   1979,   n.  67  (interventi
straordinari  a  favore  di  cittadini  con redditi insufficienti per
sostenere  prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per
l'inverno 1979-1980);
      n) legge   regionale   23 ottobre   1981,   n.  43  (interventi
straordinari a favore dei comuni per attivita' socio assistenziali);
      o) legge  regionale 8 agosto 1984, n. 37 (mantenimento di Katia
Airaudi,  figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello
spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);
      p) legge  regionale  25 novembre 1985, n. 63 (norme integrative
per  la  presentazione  delle  domande  di  registrazione  di presidi
socio-assistenziali);
      q) legge  regionale  24 marzo  1986,  n. 15 (proroga termini di
trasferimento  dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle
unita' socio-sanitarie locali sub-comunali di Torino);
      r) legge   regionale  23 gennaio  1987,  n.  7  (norme  urgenti
concernenti  la  proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della
legge  regionale  23 agosto  1982,  n.  20 ed 8 della legge regionale
11 febbraio  1985,  n.  9, il regime transitorio per la riconversione
delle   IIPPAB   infermerie  e  la  nuova  numerazione  delle  unita'
socio-sanitarie locali sub-comunali di Torino);
      s) legge  regionale  4 giugno 1987, n. 31 (modifica della legge
regionale 23 gennaio 1987, n. 7 «Norme urgenti concernenti la proroga
dei   termini   previsti  dagli  articoli 36  della  legge  regionale
23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della legge regionale 11 febbraio 1985, n.
9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie
e   la   nuova   numerazione   delle  unita'  socio-sanitarie  locali
subcomunali di Torino»);
      t) legge   regionale   7 marzo  1988,  n.  12  (integrazioni  e
modifiche  della  legge  regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e
normative  per  il  riordino  dei  servizi  socio-assistenziali della
Regione Piemonte»);
      u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (abrogazione dell'Art. 9
della legge approvata dal consiglio regionale in data 27 gennaio 1988
«Integrazioni  e  modifiche  della legge regionale 23 agosto 1982, n.
20»);
      v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (ulteriori integrazioni
della  legge  regionale  23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative
per   il  riordino  dei  servizi  socio-assistenziali  della  Regione
Piemonte»);
      z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (proroga del termine
di  cui  all'Art. 36, comma 10, della legge regionale 23 agosto 1982,
n.  20  e successive modifiche ed integrazioni «Indirizzi e normative
per   il  riordino  dei  servizi  socio-assistenziali  della  Regione
Piemonte»);
      aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (finanziamento presidi
socio-assistenziali);
      bb)  legge  regionale  17 aprile  1990,  n. 34 (interpretazione
autentica  dell'Art.  31-quater,  commi  3  e 8 della legge regionale
23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);
      cc)  legge  regionale  18 febbraio  1991, n. 6 (proroga termini
Art.  31-quater,  comma 6, Art. 36, comma 1 e Art. 37, comma 1, della
legge  regionale  23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il
riordino  dei  servizi  socio-assistenziali  della Regione Piemonte e
successive modificazioni ed integrazioni);
      dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (modifica dell'Art.
2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 «Norme transitorie in
materia socio-assistenziale»);
      ee)  legge  regionale  23 aprile 1992, n. 24 (norme relative al
trasferimento  delle  funzioni  socio-assistenziali  gia'  esercitate
dalle province);
      ff)  legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (modifica dell'Art.
7,  comma  10,  della  legge  regionale  23 aprile 1992, n. 24 «Norme
relative  al  trasferimento  delle  funzioni socio-assistenziali gia'
esercitate dalle province»);
      gg)  legge  regionale  23 febbraio  1995, n. 19 (prime norme di
attuazione  dell'Art.  5  della  legge  18 marzo 1993, n. 67, recante
disposizioni   in   materia   sanitaria   e   socio-assistenziale   -
Restituzione  alle  province  competenze  relative  alla tutela della
maternita' ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);
      hh)   legge   regionale   13 aprile  1995,  n.  62  (norme  per
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
      ii)  legge  regionale  22 dicembre  1995, n. 94 (modifiche alla
legge  regionale  13 aprile  1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle
funzioni  socio-assistenziali»  ed  alla  legge  regionale 18 gennaio
1995,    n.    8    «Finanziamento,    gestione    patrimoniale    ed
economico-finanziaria  delle  unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere»);
      jj)  legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (spese riscaldamento
stagione  invernale  1995-1996 - Interventi straordinari a favore dei
singoli  e  dei  nuclei  familiari  economicamente e socialmente piu'
deboli);
      kk)  legge  regionale  3 gennaio 1997, n. 5 (modificazioni alla
legge  regionale  13 aprile  1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali»);
      ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (promozione della rete
di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).
    2.  Gli  articoli  114,  115,  116  e  117  della legge regionale
26 aprile  2000,  n.  44,  come  inseriti  dall'Art.  10  della legge
regionale n. 5/2001 sono abrogati.