Art. 91.
                       Commissione di garanzia

    1.  La  commissione  di  garanzia e' organismo indipendente della
Regione ed e' composta da sette membri eletti dal consiglio regionale
a maggioranza qualificata, di cui:
      a) un   magistrato  a  riposo  delle  giurisdizioni  ordinaria,
amministrativa e contabile;
      b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
      c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
      d) due ex consiglieri regionali.
    2. La commissione elegge al proprio interno un presidente; i suoi
componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.
    3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il
suo funzionamento.