Art. 91. Commissione di garanzia 1. La commissione di garanzia e' organismo indipendente della Regione ed e' composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui: a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche; c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio; d) due ex consiglieri regionali. 2. La commissione elegge al proprio interno un presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. 3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.