Art. 92.
             Attribuzioni della commissione di garanzia

    1.  La commissione di garanzia, su richiesta del presidente della
giunta  regionale  o  del  presidente del consiglio regionale o di un
terzo  dei  consiglieri  oppure  del consiglio delle autonomie locali
nelle materie di sua competenza, esprime parere:
      a) sull'interpretazione   dello   statuto   nei   conflitti  di
attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti
locali;
      b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali
da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
      c) sulla   coerenza  statutaria  di  progetti  di  leggi  e  di
regolamenti.
    2.  La  commissione  di  garanzia  esercita  ogni  altra funzione
attribuitale dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.
    3.  La  commissione  di garanzia trasmette al consiglio regionale
tutti i pareri espressi.
    4.  Il  consiglio  regionale  puo'  comunque  deliberare in senso
contrario a singoli pareri.
    5.   Il   presidente   e   la   giunta  regionale  riesaminano  i
provvedimenti oggetto di rilievo.