Art. 92. Attribuzioni della commissione di garanzia 1. La commissione di garanzia, su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere: a) sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali; b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato; c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti. 2. La commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento. 3. La commissione di garanzia trasmette al consiglio regionale tutti i pareri espressi. 4. Il consiglio regionale puo' comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri. 5. Il presidente e la giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.