Art. 67.

                Finalita' e competenze della Regione



   1.  Il  presente  titolo  disciplina  le attivita' di sorveglianza
fitosanitaria  sul  territorio,  nonche' le attivita' di produzione e
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo
alle  imprese  che  hanno  sede  legale,  sedi  secondarie  o  centri
d'attivita' comunque denominati in Lombardia.
   2.  La  Regione  individua,  all'interno  delle  proprie strutture
competenti  in  materia  di agricoltura, le strutture che svolgono le
funzioni  del  servizio fitosanitario regionale. Ai sensi dell'art. 1
della   legge   regionale  27  dicembre  2006,  n.  30  (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale  n.  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme sulle procedure della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della Regione» -
collegato  2007),  l'ERSAF  assicura  lo  svolgimento delle attivita'
gestionali  e  del servizio sul territorio. Con apposita convenzione,
in particolare:
    a)  sono  specificate le attivita' e i servizi il cui svolgimento
e' affidato all'ERSAF e determinata la data di decorrenza;
    b)  sono  definiti  gli  obblighi  reciproci  e  le  modalita' di
controllo   e  coordinamento,  da  parte  delle  strutture  regionali
competenti  in  materia di agricoltura, delle attivita' e dei servizi
esercitati dall'ERSAF;
    c)  sono  individuate le modalita' di trasferimento del personale
che, alla data del 30 aprile 2007, svolgeva prevalentemente i compiti
inerenti  alle attivita' e ai servizi di cui alla lettera a) affidati
all'ERSAF.
   3. La Regione, attraverso le strutture di cui al comma 2, svolge i
seguenti compiti:
    a)  il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato
fitosanitario  delle  colture  agrarie,  ornamentali,  forestali, dei
relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
    b)   i   controlli   e   le  certificazioni  per  l'importazione,
l'esportazione  e  la  circolazione  comunitaria  dei  vegetali e dei
prodotti vegetali;
    c)  la  collaborazione  con  le strutture preposte ai controlli e
alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
    d)  i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  alla commercializzazione in
ambito  comunitario  e  il  rilascio  del nulla osta per il materiale
sementiero proveniente da paesi terzi;
    e)  la  registrazione  di  produttori, importatori e commercianti
all'ingrosso  di  vegetali  sottoposti  a controlli fitosanitari e il
rilascio  agli  stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del
passaporto delle piante CE;
    f)  l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di
moltiplicazione   di   fruttiferi,   ortive  e  ornamentali,  nonche'
l'accreditamento e il controllo dei laboratori pubblici o privati per
le analisi fitosanitarie e di identita' varietale;
    g) il rilascio delle autorizzazioni al vivaismo;
    h)  la  diagnostica  fitopatologica  per  l'individuazione  degli
agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
    i)  la  realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la
definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e
l'adozione,   con   deliberazione   della   Giunta  regionale,  delle
disposizioni  tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali
introdotte dalla normativa comunitaria;
    j)  l'aggiornamento  professionale  degli ispettori fitosanitari,
dei  tecnici  e  delle  imprese, nonche' la divulgazione del corretto
impiego   dei   prodotti  fitosanitari  e  delle  tecniche  di  lotta
biologica, guidata e integrata;
    k)   la  predisposizione  del  piano  triennale  delle  attivita'
fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'art. 69;
    l)   l'adozione  di  misure  ufficiali,  quali  l'imposizione  di
quarantene  fitosanitarie,  distruzioni o trattamenti antiparassitari
di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di
organismi  pericolosi  per  l'agricoltura,  con  la  possibilita'  di
eseguire   direttamente  o  tramite  soggetti  terzi,  opportunamente
selezionati,   interventi   fitosanitari  in  via  di  urgenza  o  in
sostituzione  di  soggetti  inadempienti  ai quali sono addebitate le
spese di tali interventi;
    m)  la  realizzazione  di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria  a  fini istituzionali previa corresponsione di tariffe
che  tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva
2000/29/CE  del  Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure
di  protezione  contro  l'introduzione  nella  Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita';
    n)  la  realizzazione  di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria  su  richiesta  di  soggetti terzi, pubblici o privati,
previa  corresponsione  di  corrispettivi che tengano conto dei costi
sostenuti;
    o)  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previste dalla
normativa nazionale.
   4. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere
svolte  dalle  strutture  regionali  cui  competono  le  funzioni del
servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di
incompatibilita'  o  di  conflitto  di  interessi con le attivita' di
produzione vegetale e vivaismo svolte dall'ERSAF.
   5.  La  Regione,  nell'attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e
indagine, puo' avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ERSAF,
della  fondazione  centro  lombardo per l'incremento della floro orto
frutticoltura  -  scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei
settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della
fitopatologia  agraria,  tra  i  quali  l'agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente, le universita', i laboratori diagnostici e
gli istituti di ricerca.
   6.  Al  personale  di  cui al comma 2, lettera c), e' garantito il
trattamento  economico  percepito  alla  data  di  trasferimento fino
all'effettivo  completamento  delle procedure di armonizzazione degli
istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 compresi
nell'allegato A della legge regionale n. 30/2006.