Art. 67.
Finalita' e competenze della Regione
1. Il presente titolo disciplina le attivita' di sorveglianza
fitosanitaria sul territorio, nonche' le attivita' di produzione e
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo
alle imprese che hanno sede legale, sedi secondarie o centri
d'attivita' comunque denominati in Lombardia.
2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture
competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le
funzioni del servizio fitosanitario regionale. Ai sensi dell'art. 1
della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l'attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» -
collegato 2007), l'ERSAF assicura lo svolgimento delle attivita'
gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione,
in particolare:
a) sono specificate le attivita' e i servizi il cui svolgimento
e' affidato all'ERSAF e determinata la data di decorrenza;
b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalita' di
controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali
competenti in materia di agricoltura, delle attivita' e dei servizi
esercitati dall'ERSAF;
c) sono individuate le modalita' di trasferimento del personale
che, alla data del 30 aprile 2007, svolgeva prevalentemente i compiti
inerenti alle attivita' e ai servizi di cui alla lettera a) affidati
all'ERSAF.
3. La Regione, attraverso le strutture di cui al comma 2, svolge i
seguenti compiti:
a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato
fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali, dei
relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
b) i controlli e le certificazioni per l'importazione,
l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei
prodotti vegetali;
c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli e
alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate
all'esportazione verso paesi terzi o alla commercializzazione in
ambito comunitario e il rilascio del nulla osta per il materiale
sementiero proveniente da paesi terzi;
e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti
all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il
rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del
passaporto delle piante CE;
f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di
moltiplicazione di fruttiferi, ortive e ornamentali, nonche'
l'accreditamento e il controllo dei laboratori pubblici o privati per
le analisi fitosanitarie e di identita' varietale;
g) il rilascio delle autorizzazioni al vivaismo;
h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli
agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la
definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e
l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle
disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali
introdotte dalla normativa comunitaria;
j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari,
dei tecnici e delle imprese, nonche' la divulgazione del corretto
impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta
biologica, guidata e integrata;
k) la predisposizione del piano triennale delle attivita'
fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'art. 69;
l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di
quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari
di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di
organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilita' di
eseguire direttamente o tramite soggetti terzi, opportunamente
selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in
sostituzione di soggetti inadempienti ai quali sono addebitate le
spese di tali interventi;
m) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe
che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure
di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita';
n) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati,
previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi
sostenuti;
o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa nazionale.
4. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere
svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del
servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di
incompatibilita' o di conflitto di interessi con le attivita' di
produzione vegetale e vivaismo svolte dall'ERSAF.
5. La Regione, nell'attivita' di ricerca, sperimentazione e
indagine, puo' avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ERSAF,
della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro orto
frutticoltura - scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei
settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della
fitopatologia agraria, tra i quali l'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente, le universita', i laboratori diagnostici e
gli istituti di ricerca.
6. Al personale di cui al comma 2, lettera c), e' garantito il
trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino
all'effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli
istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 compresi
nell'allegato A della legge regionale n. 30/2006.