Art. 67. Finalita' e competenze della Regione 1. Il presente titolo disciplina le attivita' di sorveglianza fitosanitaria sul territorio, nonche' le attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale, sedi secondarie o centri d'attivita' comunque denominati in Lombardia. 2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - collegato 2007), l'ERSAF assicura lo svolgimento delle attivita' gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare: a) sono specificate le attivita' e i servizi il cui svolgimento e' affidato all'ERSAF e determinata la data di decorrenza; b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalita' di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attivita' e dei servizi esercitati dall'ERSAF; c) sono individuate le modalita' di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007, svolgeva prevalentemente i compiti inerenti alle attivita' e ai servizi di cui alla lettera a) affidati all'ERSAF. 3. La Regione, attraverso le strutture di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti: a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali, dei relativi prodotti e della vegetazione spontanea; b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali; c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli e alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati; d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario e il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da paesi terzi; e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE; f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive e ornamentali, nonche' l'accreditamento e il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identita' varietale; g) il rilascio delle autorizzazioni al vivaismo; h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante; i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria; j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonche' la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata e integrata; k) la predisposizione del piano triennale delle attivita' fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'art. 69; l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilita' di eseguire direttamente o tramite soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti ai quali sono addebitate le spese di tali interventi; m) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; n) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti; o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale. 4. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilita' o di conflitto di interessi con le attivita' di produzione vegetale e vivaismo svolte dall'ERSAF. 5. La Regione, nell'attivita' di ricerca, sperimentazione e indagine, puo' avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ERSAF, della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro orto frutticoltura - scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, le universita', i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca. 6. Al personale di cui al comma 2, lettera c), e' garantito il trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino all'effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 compresi nell'allegato A della legge regionale n. 30/2006.