Art. 68.

Controlli  fitosanitari  presso  l'aeroporto  di Malpensa e gli altri
                     punti di ingresso doganali



   1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'art.  67, comma 3,
rientrano  i  controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e
gli  altri  punti  di  ingresso  comunitari  presenti  sul territorio
regionale  riguardanti  l'importazione  ed  esportazione  di prodotti
vegetali  freschi,  quali  i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti
previsti dalla normativa vigente.
   2.  L'attivita'  si  svolge  nel rispetto delle direttive tecniche
nazionali,   comunitarie  e  internazionali  allo  scopo  di  evitare
l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali
all'interno  del  territorio comunitario. I controlli sono integrati,
se  del  caso,  da  indagini  di  laboratorio e sono intensificati in
presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.
   3.   Le   modalita'   tecnico-amministrative   di  rilascio  delle
certificazioni  sono  definite  con  decreto  del  direttore generale
competente  utilizzando le procedure, anche informatiche, piu' idonee
ad  assicurare,  in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel
rispetto delle normative vigenti, la massima tempestivita' al fine di
contemperare  le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di
controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche
tra gli operatori del settore.