Art. 68.
Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri
punti di ingresso doganali
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 67, comma 3,
rientrano i controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e
gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio
regionale riguardanti l'importazione ed esportazione di prodotti
vegetali freschi, quali i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti
previsti dalla normativa vigente.
2. L'attivita' si svolge nel rispetto delle direttive tecniche
nazionali, comunitarie e internazionali allo scopo di evitare
l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali
all'interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati,
se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in
presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.
3. Le modalita' tecnico-amministrative di rilascio delle
certificazioni sono definite con decreto del direttore generale
competente utilizzando le procedure, anche informatiche, piu' idonee
ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel
rispetto delle normative vigenti, la massima tempestivita' al fine di
contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di
controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche
tra gli operatori del settore.