Art. 69.
Piano delle attivita' fitosanitarie
1. La Giunta regionale approva il piano delle attivita'
fitosanitarie con validita' triennale, sentito il parere della
commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le
principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio,
controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorita'
d'intervento, nonche' le relative previsioni finanziarie. Annualmente
sono approvati con decreto del direttore generale i relativi piani
attuativi.