Art. 69.

                 Piano delle attivita' fitosanitarie



   1.   La   Giunta   regionale  approva  il  piano  delle  attivita'
fitosanitarie  con  validita'  triennale,  sentito  il  parere  della
commissione  consiliare  competente;  nel  piano  sono individuate le
principali  problematiche  fitosanitarie,  le azioni di monitoraggio,
controllo,  certificazione  e  di  lotta  obbligatoria,  le priorita'
d'intervento, nonche' le relative previsioni finanziarie. Annualmente
sono  approvati  con  decreto del direttore generale i relativi piani
attuativi.