Art. 70.

                       Ispettori fitosanitari



   1. E' istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari
tenuto   dalla  competente  struttura  organizzativa  regionale.  Nel
registro  sono  iscritti  i  soggetti  in possesso della qualifica di
ispettori  fitosanitari  operanti alle dipendenze o su incarico della
struttura  organizzativa  regionale  competente.  La  conclusione del
rapporto   di  lavoro  o  dell'incarico  comporta  la  perdita  della
qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica e' attribuita
con  decreto  del  dirigente  competente adottato previa verifica del
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  laurea  in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea
breve  in  materia  di  protezione  delle  piante o diploma di perito
agrario o agrotecnico;
    b)  attestato  di  frequenza  di specifici corsi di addestramento
promossi  direttamente  dalla  struttura  regionale competente oppure
organizzati da altri soggetti pubblici;
    c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.
   2.  Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 67, comma 3, la
Regione  si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di
cui  al comma 1, nel quale e' indicato anche il numero identificativo
attribuito  a  ciascuno.  Gli  ispettori  fitosanitari  sono  inoltre
iscritti   nel   registro   nazionale   degli  addetti  ai  controlli
fitosanitari  previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo
19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e la
diffusione  nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai
prodotti  vegetali).  I soggetti gia' iscritti nel registro nazionale
sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1 .
   3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono agenti accertatori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.
90/1983,   rivestono  le  qualifiche  e  svolgono  le  funzioni  loro
attribuite  dall'art.  35  del  decreto  legislativo n. 214/2005. Per
accertare  la  presenza  di  malattie  o  di  parassiti gli ispettori
fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque sia la coltura e la
destinazione,  nei  locali  di deposito, confezionamento e vendita di
piante  o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione
e  preparazione di semi, nonche' nelle aree a verde sia pubbliche che
private.  Gli  ispettori  fitosanitari  sono,  altresi',  preposti ai
controlli  sulla  circolazione  dei vegetali e dei prodotti vegetali,
nonche'  all'applicazione  delle  misure  di  protezione necessarie a
tutelare  il  territorio  contro  l'introduzione  e  la diffusione di
organismi nocivi.
   4.  Nel  caso  in  cui  vi  sia rischio imminente di diffusione di
organismi  nocivi,  nelle  more  dell'esecuzione  di  accertamenti  o
dell'emanazione    di    provvedimenti   regionali,   gli   ispettori
fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e
con  le  modalita'  stabiliti  con il regolamento di cui all'art. 75,
comma 2.
   5.  La  Regione,  a  supporto  delle  attivita'  della  competente
struttura  regionale,  puo'  avvalersi, in conformita' alla normativa
comunitaria  e  nazionale  in  vigore ed in regime di convenzione, di
personale  tecnico  dipendente dai soggetti di cui all'art. 67, comma
5,  riconosciuto  idoneo  allo  svolgimento  di  tali  attivita'.  Il
riconoscimento dell'idoneita' e' effettuato con decreto del direttore
generale.  Il  personale  incaricato  deve  essere  in  possesso  dei
requisiti  richiesti dal comma 1 e operare sotto il diretto controllo
e  la  responsabilita'  della  struttura regionale competente, che ne
cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause
ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per
il  riconoscimento  regionale  dei soggetti incaricati, l'indicazione
delle  cause  ostative,  nonche' i contenuti minimi delle convenzioni
sono previsti dal regolamento di cui all'art. 75, comma 2.