Art. 70.
Ispettori fitosanitari
1. E' istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari
tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel
registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di
ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della
struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del
rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della
qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica e' attribuita
con decreto del dirigente competente adottato previa verifica del
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea
breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito
agrario o agrotecnico;
b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento
promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure
organizzati da altri soggetti pubblici;
c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 67, comma 3, la
Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di
cui al comma 1, nel quale e' indicato anche il numero identificativo
attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre
iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli
fitosanitari previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali). I soggetti gia' iscritti nel registro nazionale
sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1 .
3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono agenti accertatori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.
90/1983, rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro
attribuite dall'art. 35 del decreto legislativo n. 214/2005. Per
accertare la presenza di malattie o di parassiti gli ispettori
fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque sia la coltura e la
destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di
piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione
e preparazione di semi, nonche' nelle aree a verde sia pubbliche che
private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresi', preposti ai
controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali,
nonche' all'applicazione delle misure di protezione necessarie a
tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di
organismi nocivi.
4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di
organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti o
dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori
fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e
con le modalita' stabiliti con il regolamento di cui all'art. 75,
comma 2.
5. La Regione, a supporto delle attivita' della competente
struttura regionale, puo' avvalersi, in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di
personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'art. 67, comma
5, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attivita'. Il
riconoscimento dell'idoneita' e' effettuato con decreto del direttore
generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei
requisiti richiesti dal comma 1 e operare sotto il diretto controllo
e la responsabilita' della struttura regionale competente, che ne
cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause
ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per
il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione
delle cause ostative, nonche' i contenuti minimi delle convenzioni
sono previsti dal regolamento di cui all'art. 75, comma 2.