Art. 71. Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario 1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e' subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attivita' sotto il profilo fitosanitario e in particolare: a) l'autorizzazione al vivaismo; b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi; c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale di propagazione forestale; d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE; e) la produzione e il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite; f) la produzione e la vendita di piante micorrizate artificialmente o di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati; g) gli accreditamenti come fornitore e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione di qualita'. 2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e i rivenditori di sementi gia' confezionate da altri produttori, fatta salva la possibilita' del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente. 3. L'autorizzazione regionale, se connessa alla realizzazione di impianti produttivi, puo' essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. E' subordinato alla denuncia di inizio attivita' l'esercizio: a) dell'importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I e nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE; b) della commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti contemplati nell'allegato IV, parte A, sezione Il e nell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE; c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e terricci di coltura ottenuti anche parzialmente da vegetali, prodotti vegetali o sottoprodotti vegetali. 5. E' istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il SIARL; il registro si compone di due sezioni nelle quali sono rispettivamente indicati i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 e i soggetti che hanno denunciato l'inizio attivita', ai sensi del comma 4. Il registro regionale fitosanitario e' comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori. 6. Alla denuncia di inizio attivita' si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 15/2002.