Art. 71.
Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario
1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti
vegetali e' subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione
regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento
dell'attivita' sotto il profilo fitosanitario e in particolare:
a) l'autorizzazione al vivaismo;
b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale
di propagazione forestale;
d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
e) la produzione e il commercio dei materiali di moltiplicazione
della vite;
f) la produzione e la vendita di piante micorrizate
artificialmente o di materiale di moltiplicazione dei funghi
coltivati;
g) gli accreditamenti come fornitore e l'autorizzazione
all'impiego del documento di commercializzazione per i materiali di
moltiplicazione di qualita'.
2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i
rivenditori al dettaglio di piante in vaso e i rivenditori di sementi
gia' confezionate da altri produttori, fatta salva la possibilita'
del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale
competente.
3. L'autorizzazione regionale, se connessa alla realizzazione di
impianti produttivi, puo' essere rilasciata nell'ambito del
procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59).
4. E' subordinato alla denuncia di inizio attivita' l'esercizio:
a) dell'importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione
I e nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE;
b) della commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti contemplati nell'allegato IV, parte A,
sezione Il e nell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE;
c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e
terricci di coltura ottenuti anche parzialmente da vegetali, prodotti
vegetali o sottoprodotti vegetali.
5. E' istituito il registro regionale fitosanitario, che integra,
per quanto concerne le imprese agricole, il SIARL; il registro si
compone di due sezioni nelle quali sono rispettivamente indicati i
soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei
vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 e i soggetti che
hanno denunciato l'inizio attivita', ai sensi del comma 4. Il
registro regionale fitosanitario e' comprensivo del registro
ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo
n. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.
6. Alla denuncia di inizio attivita' si applica la procedura di
cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 15/2002.