Art. 71.

          Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario



   1.  La  produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti
vegetali  e'  subordinata  al  rilascio  di  un'unica  autorizzazione
regionale   che  sostituisce  le  autorizzazioni  per  l'espletamento
dell'attivita' sotto il profilo fitosanitario e in particolare:
    a) l'autorizzazione al vivaismo;
    b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
    c)  l'autorizzazione  alla produzione e alla vendita di materiale
di propagazione forestale;
    d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
    e)  la produzione e il commercio dei materiali di moltiplicazione
della vite;
    f)   la   produzione   e   la   vendita   di  piante  micorrizate
artificialmente   o   di  materiale  di  moltiplicazione  dei  funghi
coltivati;
    g)   gli   accreditamenti   come   fornitore  e  l'autorizzazione
all'impiego  del  documento di commercializzazione per i materiali di
moltiplicazione di qualita'.
   2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  autorizzazione  regionale i
rivenditori al dettaglio di piante in vaso e i rivenditori di sementi
gia'  confezionate  da  altri produttori, fatta salva la possibilita'
del  controllo  di detti materiali da parte della struttura regionale
competente.
   3.  L'autorizzazione  regionale, se connessa alla realizzazione di
impianti   produttivi,   puo'   essere   rilasciata  nell'ambito  del
procedimento  dello  sportello unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme
di   semplificazione   dei  procedimenti  di  autorizzazione  per  la
realizzazione,  l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di   impianti  produttivi,  per  l'esecuzione  di  opere  interne  ai
fabbricati,  nonche'  per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti  produttivi,  a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59).
   4. E' subordinato alla denuncia di inizio attivita' l'esercizio:
    a)   dell'importazione  da  paesi  terzi  di  vegetali,  prodotti
vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione
I e nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE;
    b)  della  commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti
vegetali  e  altri  prodotti  contemplati  nell'allegato IV, parte A,
sezione Il e nell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE;
    c)  della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e
terricci di coltura ottenuti anche parzialmente da vegetali, prodotti
vegetali o sottoprodotti vegetali.
   5.  E' istituito il registro regionale fitosanitario, che integra,
per  quanto  concerne  le  imprese agricole, il SIARL; il registro si
compone  di  due  sezioni nelle quali sono rispettivamente indicati i
soggetti   autorizzati  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
vegetali  e  prodotti  vegetali ai sensi del comma 1 e i soggetti che
hanno  denunciato  l'inizio  attivita',  ai  sensi  del  comma  4. Il
registro   regionale   fitosanitario   e'  comprensivo  del  registro
ufficiale  dei  produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo
n. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.
   6.  Alla  denuncia  di inizio attivita' si applica la procedura di
cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 15/2002.