Art. 72.
Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario
1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui
all'art. 71 devono:
a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai
fondi, ai luoghi di produzione e di vendita, ai magazzini di vegetali
e prodotti vegetali;
b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci
e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di
quarantena e di organismi nocivi alla qualita', secondo le
indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa
regionale;
c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali in caso di infestazioni attribuibili a organismi nocivi di
quarantena e a organismi nocivi alla qualita', secondo le
disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;
d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente
struttura organizzativa regionale;
e) rilasciare il passaporto delle piante CE e il documento di
commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto
prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro
regionale fitosanitario;
f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i
controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad
acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;
g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale
la cessazione dell'attivita' e le variazioni intervenute relative al
titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa,
alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento.
2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione
e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati
all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono l'identificazione
delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle
superfici e delle strutture; i soggetti titolari dell'autorizzazione
regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e
prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di
moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa
regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva
dei propri processi di produzione.