Art. 72.

   Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario



   1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui
all'art. 71 devono:
    a)  consentire  agli  ispettori fitosanitari il libero accesso ai
fondi, ai luoghi di produzione e di vendita, ai magazzini di vegetali
e prodotti vegetali;
    b)  monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci
e  segnalare  immediatamente  la  comparsa  di  organismi  nocivi  di
quarantena   e   di   organismi  nocivi  alla  qualita',  secondo  le
indicazioni   tecniche   della   competente  struttura  organizzativa
regionale;
    c)  sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali  in  caso di infestazioni attribuibili a organismi nocivi di
quarantena   e   a   organismi   nocivi  alla  qualita',  secondo  le
disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;
    d)  conformarsi  alle  misure ufficiali disposte dalla competente
struttura organizzativa regionale;
    e)  rilasciare  il  passaporto  delle piante CE e il documento di
commercializzazione;   tenere   le   registrazioni   secondo   quanto
prescritto  in  sede  di  autorizzazione  e  iscrizione  al  registro
regionale fitosanitario;
    f)  conservare  per  un  anno  e  mettere  a  disposizione  per i
controlli  la  documentazione  fitosanitaria  e  fiscale  relativa ad
acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;
    g)  comunicare  alla competente struttura organizzativa regionale
la  cessazione dell'attivita' e le variazioni intervenute relative al
titolare,  al  rappresentante  legale,  alla sede legale o operativa,
alle  specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento.
   2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione
e  commercializzazione  dei  vegetali e prodotti vegetali autorizzati
all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono l'identificazione
delle  coltivazioni  attraverso  una mappa aziendale aggiornata delle
superfici  e delle strutture; i soggetti titolari dell'autorizzazione
regionale  alla  produzione  e  commercializzazione  dei  vegetali  e
prodotti   vegetali,  accreditati  come  fornitori  di  materiale  di
moltiplicazione,  trasmettono alla competente struttura organizzativa
regionale,  entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva
dei propri processi di produzione.