Art. 73.

         Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie



   1.  Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo
degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta
obbligatoria,  la  Regione  puo'  riconoscere  aiuti  finanziari alle
imprese  e  alle  loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  concessione  degli aiuti, anche per la
divulgazione   delle   tecniche  piu'  appropriate  di  produzione  e
commercializzazione  di  vegetali  e prodotti vegetali e di controllo
delle malattie.