Art. 73. Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie 1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione puo' riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche piu' appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie.