Art. 73.
Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie
1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo
degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta
obbligatoria, la Regione puo' riconoscere aiuti finanziari alle
imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i
criteri e le modalita' di concessione degli aiuti, anche per la
divulgazione delle tecniche piu' appropriate di produzione e
commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo
delle malattie.