Art. 74. Sanzioni amministrative 1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente titolo trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 214/2005 e dalle normative di settore. 2. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge regionale n. 90/1983. L'attivita' di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'art. 70, comma 1.