Art. 74.

                       Sanzioni amministrative



   1.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  del  presente titolo
trovano  applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
214/2005 e dalle normative di settore.
   2.  Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni   della  legge  regionale  n.  90/1983.  L'attivita'  di
vigilanza  e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori
fitosanitari  iscritti  nel  registro  regionale  di cui all'art. 70,
comma 1.