Art. 74.
Sanzioni amministrative
1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente titolo
trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
214/2005 e dalle normative di settore.
2. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni della legge regionale n. 90/1983. L'attivita' di
vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori
fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'art. 70,
comma 1.