Art. 75. Disposizioni finali 1. La competente struttura regionale procede d'ufficio al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 71 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni. 2. La Regione definisce con regolamento: a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 71, comma 1; b) le modalita' per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'art. 71; c) le modalita' di controllo periodico delle attivita' svolte dagli iscritti; d) le procedure per l'accertamento delle violazioni; e) il regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le modalita' di applicazione del medesimo; f) le modalita' per la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'art. 67, comma 3, lettera n), e i corrispettivi; g) le condizioni, le modalita', i termini e le procedure per l'applicazione dell'art. 70, comma 4, per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi; h) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonche' i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'art. 70, comma 5. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all'art. 67, comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al medesimo comma laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'ERSAF.