Art. 75.

                         Disposizioni finali



   1. La competente struttura regionale procede d'ufficio al rilascio
dell'autorizzazione  unica  di  cui all'art. 71 in sostituzione delle
precedenti autorizzazioni.
   2. La Regione definisce con regolamento:
    a)  le  procedure  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di cui
all'art. 71, comma 1;
    b)   le   modalita'   per   l'iscrizione  al  registro  regionale
fitosanitario di cui all'art. 71;
    c)  le  modalita'  di  controllo periodico delle attivita' svolte
dagli iscritti;
    d) le procedure per l'accertamento delle violazioni;
    e)  il regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le
modalita' di applicazione del medesimo;
    f)  le modalita' per la realizzazione di attivita' di controllo e
certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici
o privati di cui all'art. 67, comma 3, lettera n), e i corrispettivi;
    g)  le  condizioni,  le  modalita',  i termini e le procedure per
l'applicazione  dell'art.  70, comma 4, per la disposizione di misure
idonee  in  caso  di  rischio  imminente  di  diffusione di organismi
nocivi;
    h)  i  requisiti  minimi  per  il  riconoscimento  regionale  dei
soggetti  incaricati,  l'indicazione  delle cause ostative, nonche' i
contenuti minimi delle convenzioni di cui all'art. 70, comma 5.
   3.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURL  della
convenzione   di   cui   all'art.  67,  comma  2,  sono  abrogate  le
disposizioni  legislative  e regolamentari in contrasto con quelle di
cui  al  medesimo  comma  laddove  dispone  per  lo svolgimento delle
funzioni da parte dell'ERSAF.