Art. 75.
Disposizioni finali
1. La competente struttura regionale procede d'ufficio al rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'art. 71 in sostituzione delle
precedenti autorizzazioni.
2. La Regione definisce con regolamento:
a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 71, comma 1;
b) le modalita' per l'iscrizione al registro regionale
fitosanitario di cui all'art. 71;
c) le modalita' di controllo periodico delle attivita' svolte
dagli iscritti;
d) le procedure per l'accertamento delle violazioni;
e) il regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le
modalita' di applicazione del medesimo;
f) le modalita' per la realizzazione di attivita' di controllo e
certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici
o privati di cui all'art. 67, comma 3, lettera n), e i corrispettivi;
g) le condizioni, le modalita', i termini e le procedure per
l'applicazione dell'art. 70, comma 4, per la disposizione di misure
idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi
nocivi;
h) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei
soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonche' i
contenuti minimi delle convenzioni di cui all'art. 70, comma 5.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della
convenzione di cui all'art. 67, comma 2, sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di
cui al medesimo comma laddove dispone per lo svolgimento delle
funzioni da parte dell'ERSAF.