Art. 46 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "con il supporto di un comitato scientifico composto" sono aggiunte le seguenti: "da un massimo"; b) le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)"; c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tale comitato e' organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi: "4 bis. L'organizzazione e le modalita' della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui e' attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale societa' prevista dall'articolo 10. 4 ter. A supporto delle attivita' del comitato permanente di indirizzo e' costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attivita' del comitato e' disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico e' coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla societa' di cui all'articolo 10.".