Art. 46 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
                della legge regionale n. 11 del 2004 
 
    1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo le parole "con il supporto di un  comitato  scientifico
composto" sono aggiunte le seguenti: "da un massimo"; 
      b) le parole  "della  Conferenza  Regione-Autonomie  locali  ai
sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21  aprile  1999,  n.  3
(Riforma del sistema  regionale  e  locale)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del Consiglio delle Autonomie locali  di  cui  alla  legge
regionale 9 ottobre 2009, n.  13  (Istituzione  del  Consiglio  delle
Autonomie locali)"; 
      c) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Tale
comitato e' organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna  di
cui al comma 4 bis.". 
    2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge  regionale  n.  11
del 2004 sono aggiunti i seguenti commi: 
    "4 bis. L'organizzazione e le modalita' della collaborazione  tra
Regione ed Enti locali per l'attuazione  degli  interventi  e  misure
previsti  dalla  presente  legge,  sono  stabilite  con   convenzione
generale avente funzione di accordo quadro e  con  specifici  accordi
attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere  ai
sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti  locali,  definisce  la
predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici  che  vengono  a
fare   parte   dell'aggregazione   denominata    Community    Network
dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo  le  condizioni
stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche
nell'interesse degli  Enti  locali,  dalla  Regione  e  dal  comitato
permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4,  organismo
della CN-ER, cui e' attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e
il controllo determinante,  coordinati  e  congiunti,  nei  confronti
della speciale societa' prevista dall'articolo 10. 
    4 ter. A supporto delle  attivita'  del  comitato  permanente  di
indirizzo e' costituito anche un organismo di  coordinamento  tecnico
con le strutture  tecniche  degli  Enti  locali.  La  composizione  e
l'attivita' del comitato e' disciplinata con  una  apposita  delibera
della Giunta regionale sentito il comitato  permanente  di  indirizzo
Regione-Enti  locali.  Il  comitato  tecnico  e'   coordinato   dalla
competente  direzione  generale  della  Regione  e  ne  fa  parte  un
rappresentante designato dalla societa' di cui all'articolo 10.".