Art. 48 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004, sono aggiunti i seguenti commi: "4 bis. La societa', a totale ed esclusivo capitale pubblico, e' denominata "LEPIDA" S.p.A. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico. 4 ter. La Regione, nella propria qualita' di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla societa' analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonche' delle modalita' di verifica dei risultati. Lo statuto della societa' stabilisce le ulteriori modalita' di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della societa' stessa.".