Art. 48 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
                della legge regionale n. 11 del 2004 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale  n.  11
del 2004, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "4 bis. La societa', a totale ed esclusivo capitale pubblico,  e'
denominata  "LEPIDA"  S.p.A.  ed  ha  la   funzione   di   assicurare
unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci  nella
materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo  e
servizio tecnico. 
    4 ter. La Regione, nella propria qualita' di ente titolare  delle
funzioni e dei compiti indicati dalla  presente  legge,  effettua  il
controllo sulla societa' analogo a quello  esercitato  sulle  proprie
strutture organizzative, sulla  base  della  definizione  preventiva,
d'intesa tra la Regione ed il  comitato  permanente  di  indirizzo  e
coordinamento con gli Enti locali di cui  all'articolo  6,  comma  4,
degli indirizzi da  imprimere  all'azione  societaria  nonche'  delle
modalita' di  verifica  dei  risultati.  Lo  statuto  della  societa'
stabilisce le  ulteriori  modalita'  di  controllo,  da  parte  della
Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della  societa'
stessa.".