Art. 49 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) le parole "all'articolo 6, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 4, 5 e 6". 2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole "nel comma 3 dell'art. 6" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 3, 4, 5 e 6". 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 e' inserito il seguente: "7 bis. Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Universita' ed enti pubblici di ricerca, e' autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di societa' a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate "Tecnopoli". Alle societa' possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione puo' altresi' partecipare alle societa' regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette societa', diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle societa' sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo.". 4. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le locuzioni "alla societa' consortile" e "la societa' potra'" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla societa'" e "le societa' di cui al comma 7 bis potranno".