Art. 49 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
                 della legge regionale n. 7 del 2002 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge  regionale  14  maggio
2002, n. 7 (Promozione  del  sistema  regionale  delle  attivita'  di
ricerca industriale,  innovazione  e  trasferimento  tecnologico)  le
parole "all'articolo 6, comma 3,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"agli articoli 3, 4, 5 e 6". 
    2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge  regionale  n.  7  del
2002, le parole "nel comma  3  dell'art.  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "negli articoli 3, 4, 5 e 6". 
    3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge  regionale  n.  7
del 2002 e' inserito il seguente: 
    "7 bis. Per l'attuazione di interventi e  misure  contemplati  da
programmi regionali  o  da  accordi  di  programma  sottoscritti  tra
Regione, Universita' ed enti pubblici di ricerca, e'  autorizzata  la
costituzione, anche attraverso scissioni  da  ASTER,  di  societa'  a
prevalente capitale pubblico ed aventi  come  scopo  la  gestione  di
infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione
di reti di alta  tecnologia  denominate  "Tecnopoli".  Alle  societa'
possono partecipare altri enti, fermo restando che in  ogni  caso  la
maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione puo'
altresi'  partecipare   alle   societa'   regionali   attraverso   il
conferimento di  beni  regionali;  conferire  alle  medesime,  previa
apposita concessione amministrativa, l'uso di  beni  appartenenti  al
patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle
suddette  societa',  diritti  reali  quali  l'uso,  l'usufrutto,   la
superficie. Gli organi delle societa' sono costituiti secondo  quanto
previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007,  n.  26  (Misure  di
razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma  3  del
presente articolo.". 
    4. Alla lettera a) del  comma  8  dell'articolo  11  della  legge
regionale n. 7 del 2002 le locuzioni "alla societa' consortile" e "la
societa' potra'"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  locuzioni
"alla societa'" e "le societa' di cui al comma 7 bis potranno".