Art. 50 
 
         Disposizioni in materia di organizzazione regionale 
 
    1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001,  n.
43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di  lavoro
nella Regione Emilia-Romagna), e' aggiunto il seguente articolo: 
    "Art. 22-bis (Passaggio  di  personale  regionale  a  seguito  di
trasferimento di  attivita'  a  societa'  partecipate  dalla  Regione
Emilia-Romagna). ─ 1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o
partecipa a societa' a capitale regionale, conferendo lo  svolgimento
di compiti di propria competenza, trasferisce,  di  norma,  anche  il
personale regionale addetto ai compiti conferiti. 
    2.  Il  trasferimento  del   personale   avviene   nel   rispetto
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito  del
trasferimento   del   personale,   provvede    alla    corrispondente
rideterminazione della propria dotazione organica. 
    3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di
soppressione della societa' a cui e'  stato  trasferito,  ha  diritto
alla  ricostituzione  del  rapporto  di   lavoro   con   la   Regione
Emilia-Romagna, purche' sia ancora in possesso dei requisiti generali
di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del  rapporto  di
lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e  non
oltre trenta giorni dalla data di soppressione  della  societa',  nel
rispetto dell'inquadramento e  del  trattamento  economico  acquisiti
presso la societa' di provenienza. 
    4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla  ricostituzione
del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna,  alle  medesime
condizioni e  modalita'  indicate  al  comma  3,  anche  in  caso  di
dismissione della partecipazione regionale e di  conseguente  diversa
allocazione delle funzioni conferite. 
    5. La  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  ad  ampliare  la
dotazione organica nei limiti necessari a dare  esecuzione  a  quanto
disposto ai commi 3 e 4.". 
    2. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge  regionale  n.  43  del
2001, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale
29  ottobre  2008,  n.  17  (Misure  straordinarie  in   materia   di
organizzazione), dopo le parole " l.r. n. 32/1997" sono  aggiunte  le
seguenti: ", oppure, per  la  necessita'  di  acquisire  persone  con
esperienza   professionale   maturata   presso   strutture   speciali
regionali,  chiedono  alla  Regione  di  provvedere  al  rinnovo   di
incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4.". 
    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale  n.  17
del 2008 e' aggiunto il seguente: 
    "4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono  computati
gli  incrementi  di  dotazione  organica  autorizzati  da  specifiche
disposizioni legislative.".