Art. 51 
 
      Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 
              del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni 
 
    1. L'articolo 5 della legge  regionale  28  aprile  1984,  n.  21
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza regionale) e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  5  (Autorita'  competente).  ─  1.  L'applicazione   delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete
agli enti  che,  ai  sensi  dell'articolo  118,  comma  primo,  della
Costituzione, esercitano le funzioni di  amministrazione  attiva  cui
esse accedono. 
    2. Sulla base del principio di separazione  fra  le  funzioni  di
indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le  autorita'
competenti  per  lo  svolgimento   del   procedimento   sanzionatorio
disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito  degli
uffici degli enti cui la stessa si applica. In  mancanza  di  diversa
individuazione,   l'autorita'   competente   e'    il    responsabile
dell'ufficio. 
    3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonche' relative  alla
tutela e  alla  sicurezza  del  lavoro,  anche  connesse  a  funzioni
attribuite agli enti locali,  la  competenza  all'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le
violazioni riguardanti la tutela e  la  sicurezza  del  lavoro  siano
contestate all'Azienda USL, l'autorita' competente e' la Regione. 
    4. L'ente competente per territorio e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.". 
    2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni  vigenti
al momento dell'accertamento della violazione. 
    3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n.
21 del 1984.