Art. 51 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni 1. L'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Autorita' competente). ─ 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. 2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorita' competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorita' competente e' il responsabile dell'ufficio. 3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonche' relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorita' competente e' la Regione. 4. L'ente competente per territorio e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.". 2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'accertamento della violazione. 3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n. 21 del 1984.