Art. 52 Intese in materia di aree naturali protette 1. La Giunta regionale e' autorizzata all'espressione dell'intesa prevista all'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) relativa alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.