Art. 52 
 
             Intese in materia di aree naturali protette 
 
    1. La Giunta regionale e' autorizzata all'espressione dell'intesa
prevista all'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) relativa alla  classificazione  ed
istituzione dei parchi nazionali e delle  riserve  naturali  statali,
terrestri, fluviali e lacuali.