Art. 149 Programmazione regionale 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani. 2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attivita' di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia.