Art. 149 
 
                      Programmazione regionale 
 
    1. Il Consiglio regionale, su proposta  della  Giunta  regionale,
approva gli indirizzi per lo  sviluppo  delle  diverse  tipologie  di
vendita, indicando in particolare gli  obiettivi  di  presenza  e  di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con  riferimento  a
differenti ambiti territoriali o urbani. 
    2. La Giunta regionale provvede  agli  ulteriori  adempimenti  di
disciplina del settore commerciale  e  alla  definizione  di  criteri
urbanistici per l'attivita' di pianificazione  e  di  gestione  degli
enti locali in materia.