Art. 150 
 
                 Programmazione urbanistica riferita 
         al settore commerciale dei comuni e delle province 
 
    1. I comuni definiscono i contenuti attinenti  agli  insediamenti
commerciali  nei  propri  piani  urbanistici  e  negli  strumenti  di
programmazione commerciale tenuto conto delle  finalita'  di  cui  al
Titolo II, Capo I,  Sezione  I  del  presente  testo  unico  e  delle
indicazioni stabilite nel programma  pluriennale  e  nei  criteri  di
programmazione   urbanistica   del   settore   commerciale   di   cui
all'articolo 149. 
    2. I piani territoriali di coordinamento delle  province  dettano
disposizioni in materia di grandi strutture di vendita  tenuto  conto
degli obiettivi indicati  dal  programma  pluriennale  regionale.  In
assenza dei piani  territoriali  di  coordinamento,  le  varianti  di
adeguamento dei piani  urbanistici  comunali  concernenti  le  grandi
strutture   di   vendita   sono   trasmesse,   dopo   l'adozione    e
contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni
nei termini previsti dalla vigente normativa. 
    3.  Al  fine  di  integrare  la  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica generale con  la  programmazione  commerciale,  i  comuni
favoriscono: 
      a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con
il tessuto urbano esistente  e  previsto,  nel  rispetto  dei  valori
architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 
      b) un adeguato livello di rinnovamento, di  riqualificazione  e
di integrazione funzionale di tutte le attivita' commerciali presenti
sul territorio; 
      c) una integrazione delle attivita' commerciali  con  le  altre
attivita' lavorative al fine di garantire  la  presenza  continuativa
delle attivita' umane, attraverso la creazione di zone miste  con  la
presenza di  funzioni  produttive,  funzioni  di  servizio,  funzioni
commerciali,  funzioni   direzionali,   funzioni   ricettive   e   di
spettacolo; tali zone sono prioritariamente  individuate  nelle  aree
dismesse e degradate, se presenti; 
      d)  un  equilibrato  rapporto  tra  la  rete   viaria   e   gli
insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni  negativi  sulla
rete viaria esistente; 
      e) la creazione di uno o piu'  centri  commerciali  nei  centri
storici  agevolando  l'insediamento  di  esercizi  di  vicinato  gia'
presenti nel comune. 
    4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza
con  i  criteri  urbanistici  di  cui  all'articolo  149,  comma   2,
individuano: 
      a) le aree da destinare agli insediamenti  commerciali  ed,  in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di  medie
e di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonche' la  disciplina
per la realizzazione degli stessi; 
      b) le prescrizioni  cui  devono  uniformarsi  gli  insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed
ambientali, nonche' all'arredo urbano, nei  centri  storici  e  nelle
localita' di particolare interesse artistico e naturale; 
      c) le  misure  per  una  corretta  integrazione  tra  strutture
commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; 
      d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed  in
particolare quelle inerenti alla disponibilita' di spazi  pubblici  o
di uso pubblico  e  le  quantita'  minime  di  spazi  per  parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita. 
    5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149,
comma 2, gli strumenti  urbanistici  comunali  e  relative  varianti,
devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di  vendita
siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella
misura del 200 per cento della superficie lorda  di  pavimento  degli
edifici previsti, di cui almeno la  meta'  deve  essere  destinata  a
parcheggi di uso pubblico.