Art. 150 Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province 1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalita' di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo 149. 2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa. 3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono: a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale; b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attivita' commerciali presenti sul territorio; c) una integrazione delle attivita' commerciali con le altre attivita' lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attivita' umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti; d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente; e) la creazione di uno o piu' centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato gia' presenti nel comune. 4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, individuano: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonche' la disciplina per la realizzazione degli stessi; b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonche' all'arredo urbano, nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la meta' deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.