Art. 117. Supporti informativi e cartografici 1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, anche al fine di predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTRG di cui all'articolo 119, provvede alla raccolta, all'elaborazione ed all'interpretazione di dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio, inviate periodicamente dagli altri uffici regionali, Province, Comuni ed altri enti pubblici previsti dalla presente legge. 2. La suddetta Direzione fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione del PTRG e per la predisposizione dei piani di grado subordinato nonche' i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.