Art. 117.
                 Supporti informativi e cartografici
 
   1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, anche
al fine di predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione
del  PTRG  di  cui  all'articolo   119,   provvede   alla   raccolta,
all'elaborazione   ed  all'interpretazione  di  dati  numerici  e  di
documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio,
inviate periodicamente dagli altri uffici regionali, Province, Comuni
ed altri enti pubblici previsti dalla presente legge.
   2. La suddetta Direzione fornisce i supporti tecnici,  informatici
e  cartografici  per  la  formazione  e  gestione  del  PTRG e per la
predisposizione dei piani di grado  subordinato  nonche'  i  supporti
tecnici  e cartografici di base per la predisposizione di cartografie
tematiche  da  curare  in  collaborazione  con  le  altre   Direzioni
dell'Amministrazione regionale.