Art. 118. Sistema informativo 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'informazione e di uniformare i criteri di memorizzazione dei dati, la Regione stabilisce le modalita' tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e dei progetti di opere con ripercussioni importanti sul territorio e degli atti di convalida dei suddetti piani e progetti. 2. Stabilisce, inoltre, l'inserimento nel SITER dei predetti piani e progetti, sia degli atti ed elaborati definitivamente approvati che di quelli afferenti alle fasi dell'adozione, della pubblicazione e dell'esame istruttorio effettuato dall'Amministrazione regionale. 3. L'inserimento nel SITER costituisce certificazione di conformita' all'originale. 4. La consultazione delle informazioni sugli strumenti di pianificazione territoriale, inserite nel SITER, e' assicurata conformemente alle disposizioni vigenti sulla pubblicita' degli atti. 5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei precedenti commi sono stabilite con apposito regolamento.