Art. 118.
                         Sistema informativo
 
   1.  Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'informazione e di
uniformare  i  criteri  di  memorizzazione  dei  dati,   la   Regione
stabilisce  le  modalita'  tecniche da assumere nella redazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e dei progetti di opere  con
ripercussioni importanti sul territorio e degli atti di convalida dei
suddetti piani e progetti.
   2. Stabilisce, inoltre, l'inserimento nel SITER dei predetti piani
e progetti, sia degli atti ed elaborati definitivamente approvati che
di  quelli  afferenti  alle fasi dell'adozione, della pubblicazione e
dell'esame istruttorio effettuato dall'Amministrazione regionale.
   3.  L'inserimento  nel   SITER   costituisce   certificazione   di
conformita' all'originale.
   4.   La   consultazione  delle  informazioni  sugli  strumenti  di
pianificazione  territoriale,  inserite  nel  SITER,  e'   assicurata
conformemente alle disposizioni vigenti sulla pubblicita' degli atti.
   5.  Le  modalita'  di attuazione delle disposizioni dei precedenti
commi sono stabilite con apposito regolamento.