Art. 70
Ricorsi e annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche
1. La giunta provinciale puo' annullare motivatamente le
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della
CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC
trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura
provinciale competente in materia di paesaggio.
2. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta provinciale
avverso:
a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP;
b) i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 66, per gli
aspetti che riguardano la tutela del paesaggio;
c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'art. 64, comma 2;
d) i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione
paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di
Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel
territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis della legge provinciale n. 3 del 2006.
3. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta comunale
avverso i provvedimenti del sindaco in materia di tutela del
paesaggio, ai sensi dell'art. 64, comma 4, entro trenta giorni. La
giunta si pronuncia entro novanta giorni.
4. La giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi
del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente
in materia di tutela del paesaggio. I ricorsi sono proposti entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e decisi
entro novanta giorni.
5. L'organo esecutivo del comune trasmette tempestivamente copia
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 alla giunta
provinciale, che puo' annullare questi provvedimenti per ragioni di
legittimita' o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.