Art. 70 
 
                       Ricorsi e annullamento 
                 delle autorizzazioni paesaggistiche 
 
  1.  La  giunta  provinciale   puo'   annullare   motivatamente   le
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della
CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC
trasmettono copia  delle  autorizzazioni  rilasciate  alla  struttura
provinciale competente in materia di paesaggio. 
  2. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta provinciale
avverso: 
  a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti  di  rilascio  delle
autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP; 
  b) i provvedimenti  rilasciati  ai  sensi  dell'art.  66,  per  gli
aspetti che riguardano la tutela del paesaggio; 
  c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'art. 64, comma 2; 
  d)  i  provvedimenti  delle  CEC,  in  materia  di   autorizzazione
paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del  comune  di
Rovereto, del comune di Trento e  degli  altri  comuni  compresi  nel
territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a),  e
comma 2-bis della legge provinciale n. 3 del 2006. 
  3. Gli interessati possono proporre ricorso  alla  giunta  comunale
avverso  i  provvedimenti  del  sindaco  in  materia  di  tutela  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 64, comma 4, entro  trenta  giorni.  La
giunta si pronuncia entro novanta giorni. 
  4. La giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi
del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente
in materia di tutela del paesaggio. I  ricorsi  sono  proposti  entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e  decisi
entro novanta giorni. 
  5. L'organo esecutivo del comune  trasmette  tempestivamente  copia
dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma  3  alla   giunta
provinciale, che puo' annullare questi provvedimenti per  ragioni  di
legittimita' o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.