Art. 86 Modalita' di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. Sportello unico attivita' produttive 1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi, e altresi' ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento e' svolta in modalita' telematica. 2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze, ed ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento e' inviata esclusivamente in formato elettronico. 3. Le istanze, comunicazioni, denunce, segnalazioni, comunicazioni relative a prelievi di acqua connessi ai procedimenti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), sono inoltrate, per il tramite del SUAP, secondo le modalita' definite dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.