Art. 86 
 
Modalita'  di  trasmissione  delle  istanze  e  altre  comunicazioni.
                Sportello unico attivita' produttive 
 
  1. Le istanze per il rilascio dei titoli  abilitativi,  e  altresi'
ogni  altra  comunicazione   obbligatoria   prevista   dal   presente
regolamento e' svolta in modalita' telematica. 
  2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze, ed ogni altro
documento che si renda necessario ai  fini  dello  svolgimento  delle
istruttorie   previste   dal   presente   regolamento   e'    inviata
esclusivamente in formato elettronico. 
  3. Le istanze, comunicazioni, denunce, segnalazioni,  comunicazioni
relative a prelievi di acqua connessi ai procedimenti di cui all'art.
2, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  7  settembre
2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della
disciplina sullo sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133), sono inoltrate, per il tramite del SUAP, secondo  le  modalita'
definite  dal  medesimo  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
n. 160/2010.