Art. 87 
 
Disposizioni  per  la  verifica  periodica   degli   elementi   delle
                     concessioni di derivazione 
 
  1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi  a  campione,
da parte del settore competente, i seguenti elementi,  contenuti  nei
disciplinari di concessione: 
    a) la categoria d'uso; 
    b) il quantitativo di acqua concesso; 
    c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare; 
    d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre  i  consumi  di  cui
all'art. 4, comma 5; 
    e)  le  prescrizioni  relative  agli  obblighi   concernenti   la
misurazione dei prelievi e delle restituzioni di  acqua  pubblica  di
cui al d.p.g.r. 51/R/2015. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  l'inosservanza  degli
elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi
dell'art. 55, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933. 
  3. Qualora la verifica di cui al comma  1  evidenzi  una  sensibile
riduzione dei volumi di acqua effettivamente  utilizzati  rispetto  a
quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione
tecnica dei fabbisogni  ai  sensi  dell'art.  7  e,  ove  necessario,
sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della
concessione finalizzata alla  diminuzione  dei  quantitativi  d'acqua
gia' concessi. Ai fini  della  verifica  del  quantitativo  di  acqua
concesso  e  utilizzato,  il  settore  competente   si   avvale   dei
dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.