Art. 87 Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione 1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione: a) la categoria d'uso; b) il quantitativo di acqua concesso; c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare; d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'art. 4, comma 5; e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 55, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933. 3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'art. 7 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua gia' concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.