Art. 88 Obblighi informativi della Regione 1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi: a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3; b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 80/2015, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali; c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII del presente regolamento; d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 80/2015; e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'art. 8. 2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorita' di bacino territorialmente competenti, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). 3. La banca dati e' costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed e' resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino. 4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).