Art. 88 
 
                 Obblighi informativi della Regione 
 
  1. Ogni anno e comunque  in  correlazione  con  le  scadenze  della
pianificazione prevista  dalla  direttiva  2000/60  CE,  la  Regione,
attraverso  i  settori  competenti,  organizza  ed  aggiorna  i  dati
relativi: 
    a) ai proventi dei  canoni  introitati,  suddivisi  per  ciascuna
delle categorie di cui all'art. 3; 
    b) al monitoraggio dei servizi e degli  interventi  di  tutela  e
gestione delle risorse idriche  realizzati  e  programmati  ai  sensi
dell'art.  16,  comma  3  della  legge  regionale  n.  80/2015,   con
particolare riferimento agli interventi infrastrutturali  finalizzati
alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali; 
    c) alle  misurazioni  dei  consumi  idrici  effettuate  ai  sensi
dell'art. 95, comma 3 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  del
d.p.g.r. 51/R/2015 come  modificato  dal  Titolo  II,  Capo  VII  del
presente regolamento; 
    d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'art. 11, comma
3 della legge regionale n. 80/2015; 
    e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'art. 8. 
  2. I dati di cui al  comma  1,  sono  resi  accessibili  alla  alle
Autorita'   di   bacino   territorialmente    competenti,    mediante
l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita,  facente  parte
del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle  disposizioni
e agli standard di cui alla legge regionale 5  ottobre  2009,  n.  54
(Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema   statistico
regionale. Misure per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi per lo sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza). 
  3. La banca dati e' costituita e gestita  dall'ente  competente  in
modo  conforme  alle  specifiche  regionali  di  realizzazione  degli
archivi definite e approvate ai sensi  dell'art.  6  del  regolamento
approvato con il decreto del  Presidente  della  Giunta  regionale  9
febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'art. 29,  comma
5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della  base
informativa geografica regionale  di  cui  all'art.  56  della  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del
territorio)  ed  e'  resa  compatibile  con  le  banche  dati   della
pianificazione di bacino. 
  4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono  pubblicati  nella
sezione «Amministrazione trasparente» del  sito  istituzionale  della
Regione, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33 (Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).